11 set, 2022
ll decreto PNRR 2 convertito in legge ha introdotto importanti novità nel testo della riforma del reclutamento docenti 2022. Il provvedimento modifica in parte le nuove regole sulla formazione iniziale e continua e il reclutamento degli insegnanti. Cambia il regolamento per i concorsi per insegnare, l’abilitazione per diventare docente e l’accesso al ruolo. Ecco cosa prevede la riforma del Ministro Bianchi in 16 semplici punti e il testo pdf pubblicato in Gazzetta Ufficiale da scaricare per la consultazione. COSA CAMBIA CON LA RIFORMA BIANCHI IN 16 PUNTI Vediamo nel dettaglio le principali regole della riforma per il reclutamento degli insegnanti: il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente è articolato in -un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente ad almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), da svolgere dopo la laurea o durante il percorso formativo, per acquisire le competenze teorico-pratiche; – un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale con cadenza annuale (qui tutte le informazioni); – un periodo di prova in servizio di un anno con test finale e valutazione conclusiva (qui il decreto MIUR con il regolamento); i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti sono organizzati ed erogati attraverso centri universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti, a cui si può accedere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo (triennale, magistrale o ciclo unico); il periodo di formazione iniziale comprende un periodo di tirocinio presso le scuole; la prova finale comprende una lezione simulata , per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento; le modalità per conseguire i 60 crediti formativi universitari o accademici sono definite con apposito decreto da adottare entro il 31 luglio 2022; l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata; modalità semplificata per il conseguimento dell’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione per i docenti in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o su altro grado di istruzione, o di specializzazione sul sostegno, mediante l’acquisizione di 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 crediti nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 di tirocinio diretto; l’abilitazione all’insegnamento consente l’accesso ai concorsi , che hanno cadenza annuale, per la copertura delle cattedre vacanti (quindi solo per i posti disponibili) e per velocizzare l’immissione in ruolo di chi vuole insegnare; il periodo annuale di prova si conclude con una valutazione ad accertare anche le competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, c’è l’immissione in ruolo; cambia la prova scritta del concorso , che non è più articolata in test a risposta multipla ma in domande a risposta aperta; sono ammessi al concorso gli insegnanti precari con almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale intendono concorrere; i precari non abilitati con 3 annualità di servizio che abbiano vinto il concorso sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time e acquisiscono 30 CFU o CFA del percorso universitario di formazione iniziale, al termine del quale superando la prova finale conseguono l’abilitazione all’insegnamento ed iniziano il periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo; i docenti immessi in ruolo hanno il vincolo di permanenza per almeno 3 anni, compreso il periodo di prova presso la stessa istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso; è prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024 , in attesa che il nuovo sistema vada a regime, durante la quale – coloro che già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale possono accedere direttamente al concorso e, se vincitori, devono poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo;– sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, in parte tramite tirocinio diretto, o, entro il 31 ottobre 2022, i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento;– i vincitori del concorso su posto comune non abilitati, che hanno partecipato in quanto in possesso dei 30 CFU/CFA, o dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, sono assunti con contratto annuale a tempo determinato part-time e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale con prova finale. Se la superano conseguono l’abilitazione e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’immissione in ruolo; cambiano le classi di concorso, che sono razionalizzate e accorpate con apposito decreto da emanare entro 12 mesi; è istituita la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, che si occupa di:– promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo;– dirigere e indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei DSGA e del personale ATA;– assolvere alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti.